Pubblici esercizi
Ultima modifica 14 giugno 2018
Attività di somministrazione di alimenti e bevande
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, ovvero tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico attrezzata a tal fine.
I pubblici esercizi di cui alla vigente normativa sono i seguenti:
- esercizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, tavole calde, trattorie, birrerie, ed esercizi similari)
- esercizi per la somministrazione di bevande (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all’attività di intrattenimento e svago (discoteche, locali notturni, sale da ballo, piano-bar ed esercizi similari).
L’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell’impresa individuale o, in caso di società, in capo al legale rappresentante o suo delegato, dei requisiti morali nonché di uno dei seguenti requisiti professionali:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La richiesta di autorizzazione per l’apertura o il trasferimento o in caso di subingresso in proprietà o in gestione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita con raccomandata al Comune competente.
L’ampliamento degli esercizi in parola è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nella suddetta comunicazione il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i Regolamenti edilizi, le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.
In caso di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare deve trasmettere al Comune competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l’autorizzazione stessa.