Commercio al dettaglio in sede fissa
Ultima modifica 20 febbraio 2018
D.Lgs 31.03.1998 n.114
Esercizi di Vicinato
(Fino a 150 mq di superficie di vendita)
Gli esercizi di vicinato hanno una superficie di vendita non superiore a 150 mq. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, sono soggetti a previa comunicazione, mediante modello COM1, al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologi: alimentare e non alimentare.
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
- Coloro che sono stati dichiarati falliti;
- Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- Coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frod4e nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione INPS;
- Essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11/06/1971 n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dall'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4/08/1988, n. 375.
Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998 (requisiti morali);
- Di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- Il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- L'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, c. 1. lettera c) del D.Lgs. 144/1998.
L'istanza s'intende accolta se entro 90 giorni dalla presentazione dalla richiesta, non viene comunicato il diniego.
Medie Strutture di Vendita
(Da 150 mq a 1.500 mq di superficie di vendita)
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, c. 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. l, c. 1 del D.Lgs. 114/1998.
Nella domanda l'interessato dichiara:
- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998 (requisiti morali)
- Il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- Le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, cc. 2 e 3, del presente decreto.
Grandi Strutture di Vendita
(Da 1.500 mq di superficie di vendita)
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune.
Nella domanda l'interessato dichiara:
- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs n.114/1998 (requisiti morali);
- Il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- Le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, cc. 2 e 3, del presente decreto.
La domanda è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia, e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell’insediamento ai criteri di programmazione stabiliti dalla Regione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
Vendite straordinarie
(L.R. 03.04.2000 n.22 - modificata L.R. 28.11.2007 n.30)
Vendita di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci al seguito di:
a) cessazione attività commerciale
b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda
c) trasferimento dell’azienda in altro locale
d) trasformazione o rinnovo dei locali
Tali vendite possono essere effettuate in qualunque periodo dell’anno salvo nel seguente caso:
Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione, nonché, in ogni caso,
dal 25 novembre al 31 dicembre.
Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a) - c) possono essere effettuate per la durata massima di 13 settimane.
Le vendite di liquidazione di cui alla lettera d) possono essere effettuate per la durata massima di 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare.
L’operatore commerciale che intende effettuare una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al Comune ove ha sede l’esercizio, tramite lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della data di inizio.
Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono indicare:
- l’ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita
- la data di inizio e quella di cessazione della vendita
- le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione delle quantità delle stesse
- le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’atto di rinuncia all’autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita;
- nel caso di vendite di liquidazione di cui alle lettere a) e b) il titolare dell’attività, per un periodo di almeno 6 mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico negli stessi locali.
- le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono allegare in copia l’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento.
- le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per il trasferimento in altro locale devono recare indicazione della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita.
- le comunicazione relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie.
Vendite di fine stagione
Le vendite di fine stagione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell’anno (determinati annualmente dalla Giunta Regionale) e della durata massima di 60 gg.
Vendite promozionali
Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali per i prodotti per cui è consentita la vendita di fine stagione, non possono essere effettuate nei periodi stabiliti per le vendite di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette a limitazioni.
Orari esercizi commerciali
(L.R. 03.04.2000 n.22 modificata L.R. 28.11.2007 n.30)
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 22.00.
Nel rispetto di tale fascia oraria l’esercente può liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di 13 ore giornaliere.
L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.
Aperture festive
(L.R. 03.04.2000 n.22 modificata L.R. 28.11.2007 n.30)
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico:
- nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre
- nell’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre
- nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre
- in altre tre giornate domenicali e festive scelte dal Comune in relazione alle esigenze locali
Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte del Comune non è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:
- 1° gennaio
- Pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 15 agosto
- 25 dicembre pomeriggio
- 26 dicembre